22 luglio 2014

Limite di utilizzo del denaro contante per le associazioni sportive: recenti chiarimenti giurisprudenziali

Memory n. 205 del 22.07.2014 a cura di Franca Recenti

Le associazioni sportive dilettantistiche, a norma dell’art. 25 comma 5 della L. 13 maggio 1999, n. 133, devono aprire uno o più conti correnti bancari o postali sui quali far transitare ogni entrata ed uscita di importo pari o superiore ad € 516,46. L’obbligatorietà di utilizzo dei conti correnti bancari o postali riguarda tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive dilettantistiche anche costituiti in forma societaria o cooperativa, a prescindere dal regime contabile adottato. La non ottemperanza dei predetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti (di ammontare superiore ad euro 516,46) comporta, a norma dell’art. 25 comma 5, della L. n. 133/1999: i) l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (la sanzione amministrativa disciplinata dal citato articolo può variare da un importo minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.065,00) ii) la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398. La conseguenza di maggior rilievo, in termini di esborso monetario, è rappresentata, senza dubbio, dalla decadenza dal regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991. La verifica del superamento della soglia di 516,46 euro previsto per le agevolazioni alle società sportive è stata oggetto di una recente sentenza della giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Reggio Emilia 23.6.2014 n. 296/3/14). Nel contesto della suddetta pronuncia giurisprudenziale è stato chiarito che non pone in essere alcuna operazione elusiva la società che, pur prelevando somme di importo superiore a 516,00 euro, rilasci, per ciascun pagamento agli atleti, ricevute per un importo che non supera mai la predetta soglia. I giudici affermano che la norma in esame non obbliga alla tenuta di apposito registro cassa per i pagamenti inferiori alla soglia, né fa riferimento alla sommatoria dei prelievi per i pagamenti elargiti, ma solo ai versamenti e agli incassi da soggetti terzi.
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