26 aprile 2018

Locazione a canone concordato: obbligo di vidimazione delle associazioni di categoria

Memory n. 122 del 26.04.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Le parti, in riferimento alle locazioni ad uso abitativo, possono sottoscrivere, in presenza di determinate condizioni, contratti caratterizzati da un canone predefinito (c.d. “contratti a canone concordato”), contraddistinti da un regime agevolativo particolarmente vantaggioso per il locatore, rispetto al regime ordinario. Con il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2017, in vigore dal 30.3.2017, sono stati resi noti i nuovi criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione concordati ai sensi della L. 9.12.1998 n. 431. Tra le novità introdotte dal D.M. 16.1.2017, si segnala che, ai fini della validità civilistica dei contratti a canone concordato, non è più indispensabile che le parti siano assistite dalle associazioni: è espressamente stabilito, infatti, che le parti contrattuali (locatore e conduttore) possono farsi assistere, nella definizione del canone effettivo, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora ciò non avvenga, i contratti rimangono pienamente validi e le parti stesse possono, anche successivamente alla stipula del contratto di locazione, far attestare la corrispondenza del contenuto economico e normativo all’accordo stesso. Solo in presenza di uno dei requisiti suddetti sarà possibile ottenere il riconoscimento delle agevolazioni fiscali. A riguardo, la Direzione Centrale del Coordinamento Normativo dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'attestazione non occorre per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del DM 16.1.2017 e neppure per quelli stipulati successivamente, nei Comuni in cui non siano ancora presenti gli Accordi territoriali previsti dal DM.
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