27 aprile 2015

Microcredito d’impresa: il punto

Memory n. 130 del 27.04.2015 a cura di Mauro Muraca

L’art. 111 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario o T.u.b.) dispone che, in presenza di specifiche condizioni, i soggetti iscritti in un apposito elenco possano concedere finanziamenti a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro impresa. Lo strumento del “microcredito” ha trovato una prima regolamentazione a seguito dell’entrata in vigore del decreto attuativo del MEF n. 176 del 17 ottobre 2014 (pubblicato sulla G.U. n.279 del 1° dicembre 2014), avvenuta in data 16.12.2014. Con D.M. 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2015, sono state disciplinate, invece, le modalità di concessione della garanzia su finanziamenti di microcredito destinati alla microimprenditorialità. Possono accedere al finanziamento di cui trattasi: i) i lavoratori autonomi (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, webmaster, ecc.) titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; ii) imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; iii) Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti. Sono invece esclusi dalla disciplina in argomento: i) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni; ii) lavoratori autonomo o ditte individuali con più di 5 dipendenti; iii) società di persone, srl o cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; iv) imprese che superino uno dei requisiti dimensionali previsti dalla Legge fallimentare e che presentano un livello di indebitamento superiore a 100 mila euro. Con il decreto del MISE del 18.03.2015 (alla data ancora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale) sono state apportate, infine, sostanziali modifiche al citato decreto ministeriale del 24.12.2014, in materia di accesso diretto ed immediato da parte degli imprenditori interessati. Ad ogni modo, è bene precisare che il decreto 18.03.2015 ( non ancora pubblicato in gazzetta ufficiale) ha modificato il D.M. 24.12.2014, anche con riferimento ai termini per la sua entrata in vigore: secondo la nuova formulazione introdotta dal citato D.M. 18.03.2015, l’operatività della procedura sarà resa nota dal Mediocredito Centrale (MCC) - soggetto gestore del Fondo di garanzia PMI - con apposita circolare, che sarà emanata entro 15 giorni dalla pubblicazione del D.M. 18 marzo 2015 sulla Gazzetta Ufficiale.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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