8 ottobre 2015

Modifica dei diritti particolari dei soci e rimedi per il socio dissenziente

Memory n. 286 del 08.10.2015 a cura di Franca Recenti

L’art. 2468, co. 3 del codice civile sancisce, limitatamente alle srl, “la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti: i) l’amministrazione della società ovvero; la distribuzione degli utili”. Tale previsione permette, in buona sostanza, di soddisfare esigenze di natura particolare del socio, evitando, al contempo, la predisposizione di patti parasociali, spesso di difficile e complessa gestione. Con riferimento ai particolari diritti dei soci, il Comitato Notarile Triveneto (Massima settembre 2015 n. I.I.31) ha recentemente ritenuto ammissibile l'attribuzione di uno o più diritti particolari a tutti i soci di una s.r.l., in considerazione: i) del tenore letterale dell'art. 2468, co.3, c.c., il quale individua, quali soggetti titolari dei particolari diritti, "singoli soci", con ciò lasciando intendere che debba trattarsi di specifici soci, nominativamente individuati, senza escludere che i diritti particolari possano riguardare tutti i soci; ii) dell'ampia autonomia statutaria riconosciuta post riforma al tipo sociale s.r.l., la quale dovrebbe permettere di attribuire rilevanza centrale alle persone di tutti i soci, ove ciò corrisponda alla volontà degli stessi. Resta ovviamente inteso che la modifica “indiretta” dei particolari diritti dei soci - che potrebbe verificarsi con il compimento di atti di gestione - comporta la possibilità per il socio “munito di particolari diritti” di esercitare il diritto di recesso, poiché tra le ipotesi legali di recesso operanti in ogni caso, ovvero anche nel silenzio dell’atto costitutivo, si annovera il compimento di operazioni modificative dei diritti particolari dei soci. Al socio che recedere è riconosciuto il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, il quale deve essere determinato facendo rifermento al valore di mercato della partecipazione, alla data del recesso. Con particolare riferimento alle modalità di liquidazione della quota del socio receduto, questa potrebbe avvenire, alternativamente: i) utilizzando le risorse proprie della società (utilizzo di riserve disponibili, o in mancanza mediante riduzione del capitale sociale), ovvero; ii) mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da un terzo, concordemente individuato dai soci (cosiddetto recesso atipico). Si rammenta, infine, che il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero è deliberato lo scioglimento della società.
Categorie:Diritto Societario
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