6 luglio 2018

Niente sanzioni per gli acconti carenti dovuti al rinvio dell’IRI

Memory n. 199 del 06.07.2018 a cura di Omar Rigamonti

La L. 27.12.2017 n. 205 è intervenuta sulla decorrenza del regime dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. IRI), prevedendo il differimento, all’1.1.2018, delle disposizioni di cui all’art. 55-bis del TUIR, la cui applicazione era stabilita, in origine, a partire dall’1.1.2017. Con la risoluzione 22.6.2018 n. 47/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità con cui regolarizzare la posizione dei contribuenti che, nella prospettiva di accedere al regime IRI, hanno calcolato gli acconti IRPEF 2017 con il metodo previsionale, riducendo l'importo da versare, ma che, a causa del rinvio al 2018 dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 55-bis del TUIR, si sono rivelati insufficienti. A questo fine, i suddetti contribuenti devono: i) entro il termine previsto per il versamento del saldo IRPEF 2017, determinare definitivamente l'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2017, senza applicare sanzioni ed interessi a condizione che il versamento risulti insufficiente esclusivamente per effetto del rinvio del regime IRI (e, quindi, non anche per altre previsioni rivelatesi errate); ii) compilare il prospetto di cui al rigo RS148 ("Rideterminazione dell'acconto") e del rigo RN38 ("Acconti") del modello REDDITI PF 2018.
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