15 novembre 2017

Nuova disciplina ACE: i chiarimenti dell’Agenzia con la circolare n. 26/E del 26.10.2017

Memory n. 330 del 15.11.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

L’agevolazione ACE (introdotta con il DL n. 201/2011) consente ai contribuenti di portare in deduzione una quota delle variazioni nel capitale proprio. Le previsioni originaria consentivano a società, enti e stabili organizzazioni di dedurre una quota pari al 4,5% dell’aumento del capitale proprio al netto degli eventuali decrementi. Con la legge di Bilancio per il 2017 il legislatore ha apportato una rilevante modifica all’istituto, riducendo il beneficio fiscale ma ampliandone l’ambito soggettivo. In particolare, viene previsto che: i) l’importo dell’agevolazione si attesta dopo il periodo di sperimentazione a 2,7%; ii) l’agevolazione è applicabile anche nei confronti di persone fisiche e società di persone (in contabilità ordinaria). Con il successivo art. 7 DL n. 50/2017 sono state apportate alcune nuove modifiche all’incentivo, con particolare riferimento alle modalità di calcolo e all’aliquota applicabile. Con il DM del 03.08.2017: i) sono stati definiti gli effetti delle modifiche apportate in materia di composizione e struttura del bilancio dai soggetti che adottano i nuovi principi contabili; ii) modalità di calcolo dell’agevolazione per le persone fisiche e le società di persone (a seguito delle menzionate modifiche della legge n. 232/2016); iii) introduzione di norme specifiche relative alla gestione delle eccedenze e sterilizzazione della base ACE. Con la circolare n. 26/E del 26.10.2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all’applicazione della nuova disciplina ACE. Con particolare riferimento alla decorrenza delle nuove clausole anti abuso (più stringenti delle precedenti), viene specificato che la nuova formulazione delle clausole trova applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018, e che i comportamenti posti in essere dai contribuenti dal 2011 al 2017 sono salvaguardati anche nel caso in cui si rilevi un effetto positivo sulla determinazione dell’agevolazione (non spettante ai sensi delle nuove disposizioni). Viene quindi preclusa la possibilità di emendare i comportamenti precedenti (positivi o negativi che siano) tramite presentazione di apposita dichiarazione integrativa.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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