19 luglio 2017
Nuovi chiarimenti sulle modalità di comunicazione dati delle fatture
Memory n. 222 del 19.07.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca
Con la risoluzione n. 87/E del 5.7.2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione dei dati delle fatture, da effettuarsi ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010 o, in via opzionale, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015. In particolare, viene chiarito che: i) i dati delle fatture devono essere riportati per "competenza", per cui, la prima comunicazione, da inviare entro il 18.9.2017, deve riportare i dati delle fatture emesse nel periodo dall'1.1.2017 al 30.6.2017, con riferimento alla data di emissione, e i dati delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali registrate nel medesimo periodo, con riferimento alla data di registrazione (un'eccezione a tale regola è prevista per gli autotrasportatori); ii) relativamente alle bollette doganali, le informazioni che identificano il fornitore extra-UE devono essere riportate nei registri IVA ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72 (diversamente da quanto generalmente previsto dai software contabili), per cui anche i campi "IdPaese" e "IdCodice" della comunicazione devono essere obbligatoriamente compilati; tuttavia, per il solo anno 2017, è consentito compilare detti campi in modo semplificato; iii) la comunicazione può essere regolarizzata anche oltre i 15 giorni dalla scadenza fissata per l'invio, avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
Categorie:Adempimenti
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