20 luglio 2017

Omessa o tardiva trasmissione della dichiarazione d’intento e favor rei

Memory n. 224 del 20.07.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) ha stabilito che - a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 – la comunicazione delle dichiarazioni d’intento all’Amministrazione Finanziaria deve essere effettuata dall’esportatore abituale e non più dal fornitore dello stesso, il quale è, pertanto, sgravato da tale adempimento. In tema di dichiarazioni di intento: i) prima del DLgs. 175/2014, l'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97 puniva, con una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, il fornitore che non avesse trasmesso all'Erario le lettere di intento ricevute dalla controparte; ii) dopo il DLgs. 175/2014, l'obbligo di invio delle lettere di intento è stato trasposto sul cessionario e il fornitore risulta sanzionabile nella misura indicata solo se effettua l'operazione in regime di non imponibilità senza aver verificato la trasmissione delle lettere di intento all'Erario ad opera della controparte; iii) dopo il DLgs. 158/2015, il fornitore che effettua l'operazione in regime di non imponibilità senza aver verificato la trasmissione delle lettere di intento all'Erario ad opera della controparte soggiace ad una sanzione fissa e non più proporzionale. Relativamente alle violazioni ante DLgs. 175/2014 (omessa trasmissione della dichiarazione di intento all'Erario ad opera del fornitore), la giurisprudenza non è univoca sull'applicazione del favor rei: i) in senso affermativo, C.T. Reg. Torino 15.1.2016 n. 42/36/16 e C.T. Prov. Milano 17.5.2016 n. 4326/15/16; ii) in senso contrario, C.T. Reg. Milano 28.4.2017 n. 1845/19/17).
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi  –  Sanzioni
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
23 aprile 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA