19 settembre 2017

Omissioni per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille: remissione in bonis entro il prossimo 2 ottobre 2017

Memory n. 263 del 19.09.2017 a cura di Franca Recenti

Il DM 7.7. 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, ha introdotto rilevanti novità nella procedura di accesso al contributo del cinque per mille: i) eliminando, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; ii) istituendo un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che deve essere aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno. Resta impregiudicata, per entrambe le tipologie di enti interessati– soggetti di nuova iscrizione negli elenchi del 5 per mille per l’anno 2017 e soggetti già iscritti in detti elenchi, ma per i quali è intervenuta una variazione del rappresentanza legale – la possibilità di procedere, entro il prossimo 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato), alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio, aderendo all’istituto della remissione in bonis. In particolare, possono regolarizzare la propria posizione i soggetti che hanno fatto richiesta di nuova iscrizione negli elenchi del 5 per mille per l’anno 2017 che: i) non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti; ii) hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti; iii) hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità. Analogamente, possono aderire all’istituto della remissione in bonis anche i soggetti già inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017, ma che: i) hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti, al fine di comunicare la variazione del rappresentante legale; ii) hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità. In questi casi, l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.
Categorie:Sanzioni
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