3 novembre 2017

Ravvedimento operoso con attenuante dopo la prima annualità di violazione

Memory n. 317 del 03.11.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la risoluzione n. 131/E del 23.10.2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all’applicazione del ravvedimento alle annualità successive alla contestazione di una violazione. Nel caso esaminato dal provvedimento, al contribuente è stata contestata con ravvedimento una violazione della disciplina fiscale relativamente all’annualità 2012 relativa alla competenza fiscale di elementi negativi di reddito. Considerato che la medesima violazione si reiterava anche nelle successive annualità dal 2013 al 2015, la società aveva dichiarato la volontà di regolarizzare la posizione tramite ravvedimento applicando la riduzione di sanzioni (1/3 prevista) per le ipotesi di infedeltà conseguente ad un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi del reddito dal D.Lgs. n. 158/2015 (in alternativa, la riduzione si applica nel caso in cui la maggiore imposta o il minor credito siano complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro). L’Agenzia delle Entrate, sul punto, ha specificato che: i) la riduzione è applicabile solo nel caso in cui nella condotta posta in essere dal contribuente non siano ravvisabili particolari insidiosità o elementi di frode; ii) tale cautela non sussiste nel caso di imputazione temporale. Viene, inoltre, specificato che nella reiterazione di un comportamento già accertato per l’annualità precedente, non sussiste alcun problema di qualificazione della condotta (le violazioni che si rilevano nei periodi successivi, infatti, costituiscono la reiterazione della violazione contestata con avviso di accertamento per l’anno 2012). Di seguito, illustriamo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 131/E del 23.10.2017.
Categorie:Ravvedimento
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