20 ottobre 2014

Ravvedimento operoso per i ritardatari della TASI

Memory n. 280 del 20.10.2014 a cura di Mauro Muraca

Entro lo scorso 16 ottobre 2014, sono stati chiamati alla cassa per il pagamento della prima rata della TASI (sia per le abitazioni principali che per gli altri immobili assoggettati al tributo) esclusivamente i soggetti i cui immobili sono ubicati nei Comuni che hanno pubblicato le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze entro lo scorso 18 settembre 2014. I ritardatari che non sono arrivati puntuali alla scadenza del 16 ottobre 2014, possono però sanare la loro posizione e non pagare le sanzioni in misura piena (pari al 30% dell’imposta dovuta e non versata), avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/97). Affinché il ravvedimento operoso esplichi effetti di regolarizzazione della violazione, il contribuente deve effettuare il versamento: i) delle imposte dovute; ii) delle sanzioni previste per la specifica violazione; iii) dei relativi interessi legali. Il beneficio derivante dalla riduzione delle sanzioni varia in funzione della tempestività con cui il contribuente intende procedere alla regolarizzazione e della conseguente tipologia di ravvedimento applicabile. In primo luogo, è possibile ricorrere al c.d. ravvedimento sprint (introdotto dal D.L. n. 98/2011), in base al quale per i versamenti eseguiti entro il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza si applica una “mini” sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di pagamento. Nel caso in cui si proceda alla regolarizzazione trascorso il sedicesimo giorno, ma non oltre il trentesimo dalla scadenza, la sanzione applicabile è pari al 3% (c.d. ravvedimento breve), con una riduzione a 1/10 della misura sanzionatoria ordinaria (art. 13, comma 1, lettera a). Infine, in caso di ritardo superiore a 30 giorni, i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta del 3,75% (c.d. ravvedimento lungo), a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione TASI relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2015.
Categorie:Ravvedimento
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: grafici-analisi-bilanci 3
3 aprile 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: modello 730 dichiarazione dei redditi 2023
4 aprile 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: accordo 3
2 aprile 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA