11 gennaio 2018

Reclamo e mediazione tributaria: soglia ampliata a 50.000 euro per gli atti notificati dal 01.01.2018

Memory n. 7 del 11.01.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Con il D.Lgs. n. 156 del 24.09.2015 il legislatore ha attuato la riforma del contenzioso tributario, prevedendo numerose modifiche alla disciplina del D.Lgs. n. 546/92. Tra le varie, si segnala, in particolare, la revisione dell’istituto del reclamo/mediazione, il cui ambito di applicazione è stato ampliato, e la convenienza dell’istituto potenziata. Si rileva, inoltre, una notevole semplificazione: i contribuenti non saranno più tenuti a presentare istanza di reclamo, ma dovranno (più semplicemente) presentare una proposta di mediazione. La misura delle sanzioni, inoltre, viene ridotta dal 40 al 35%, mentre l’ambito di applicazione viene esteso ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane, alle liti in materia di riscossione e catastale. Con il DL n.50 del 24.04.2017 (convertito con legge n. 96 del 21.06.2017), il legislatore ha introdotto alcune nuove modifiche estendendo ulteriormente l’ambito di applicazione del reclamo/mediazione e definendone la competenza in modo più specifico. In particolare: i) viene estesa la soglia di applicazione dell’istituto da 20.000 a 50.000 euro; ii) viene specificata l’esclusione dall’ambito di applicazione dei tributi costituenti risorse proprie tradizionali UE. Con riferimento all’estensione dell’ambito di applicazione, si segnala che il comma 2 dell’articolo 10 DL n. 50 del 24.04.2017 ha previsto l’applicazione della nuova soglia a partire dagli atti notificati dal 01.01.2018, mentre l’esclusione delle risorse tradizionali proprie UE risulta applicabile sin dall’entrata in vigore del provvedimento (24.06.2017). Con la circolare n. 30/E del 22.12.2017 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti applicativi circa la modifica della soglia di rilevanza economica in vigore dal 01.01.2018 specificando quanto segue: i) se l’atto è spedito a mezzo posta prima del 01.01.2018 ma viene ricevuto successivamente a tale data, opera la nuova norma con applicazione del reclamo sul valore di 50.000 euro; ii) se si tratta di silenzio rifiuto la nuova soglia opera per i rifiuti taciti in riferimento ai quali alla data del 01.01.2018 non sia interamente decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.
Categorie:Contenzioso
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