24 maggio 2017

Reverse charge: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 159 del 24.05.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con il D.Lgs. n. 158 del 24.09.2015 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie. La decorrenza di tale provvedimento è stata anticipata allo scorso 01.01.2016 (in origine dal 01.01.2017) ad opera della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28.12.2015). A partire da tale data, con riferimento alle ipotesi di inesistenza di operazioni in regime di reverse, è cambiato radicalmente il sistema sanzionatorio. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E del 11.05.2017, ha fornito numerose precisazioni sulle modalità di applicazione della nuova disciplina sanzionatoria, specificando che il nuovo apparato sanzionatorio distingue nettamente le violazioni che non comportano l’occultamento del reddito imponibile (punite con una sanzione fissa) da quelle che non risultano dalla contabilità (punite con sanzione proporzionale). Tra i chiarimenti forniti si segnala che la violazione viene rilevata con riferimento ad ogni singola liquidazione e ad ogni singolo fornitore o committente. Pertanto, qualora nello stesso mese risultino irregolari 5 fatture relative a due diversi fornitori, le sanzioni da applicare saranno solamente due. Con riferimento alle operazioni inesistenti, si deve segnalare un cambio di passo particolarmente rilevante, che risolve numerose problematiche in materia di accertamento dell’imposta. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (a differenza di quanto avviene per le operazioni “ordinarie”) le operazioni inesistenti a cui si applica il regime di inversione contabile vengono sanzionate in misura proporzionale senza disconoscimento del diritto alla detrazione. In particolare, viene espunto sia il debito che il credito d’imposta derivante dall’operazione (con risultato di imposta neutro), con applicazione della sola sanzione pecuniaria proporzionale (5-10%). Viene confermata, inoltre, l’applicazione del principio “favor rei” anche per le contestazioni antecedenti all’entrata in vigore delle disposizioni in commento.
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