22 marzo 2018

Reverse charge per i servizi prestati in edilizia: adempimenti dichiarativi

Memory n. 87 del 22.03.2018 a cura di Omar Rigamonti

L'articolo 1, commi 629 e 631, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilità 2015), integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha disposto l'estensione del meccanismo di assolvimento dell'IVA, mediante inversione contabile (c.d. reverse charge), a nuove fattispecie nell'ambito del settore edile, prevedendo l'applicazione del reverse charge alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. L’applicazione del meccanismo del “reverse charge” conduce ad un’inevitabile posizione di credito strutturale dei cedenti o prestatori. Al fine di scongiurare gli effetti finanziari negativi che derivano dal venir meno del diritto di rivalsa, il contribuente che ha maturato un credito Iva può avvalersi della facoltà di richiedere la restituzione dello stesso (o il diritto ad utilizzarlo in compensazione) a norma dell’art. 38-bis del DPR 633/72. Peraltro, ai soggetti che effettuano in via prevalente, nel periodo oggetto della richiesta di rimborso, prestazioni di servizi nel settore edile in reverse charge ex art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72, è riconosciuta la possibilità di ottenere il rimborso in via prioritaria, ai sensi dellart. 38-bis, co. 10, DPR n. 633/72.
Categorie:Iva
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