20 marzo 2018

Reverse charge per le cessioni di tablet laptop e console da gioco: adempimenti dichiarativi

Memory n. 83 del 20.03.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Il DLgs. 24/2016, modificando l'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, ha esteso, come noto, l'applicazione del “reverse charge” alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco, con efficacia per le operazioni effettuate a decorrere dal 2.5.2016. Con la circolare 25.5.2016 n.21/E, è stato precisato che il reverse charge trova applicazione: i) per le cessioni di console da gioco, tablet e laptop effettuate nella sola fase di commercializzazione che precede la vendita al dettaglio; ii) a tutti i beni che, indipendentemente dalla loro denominazione commerciale, presentano la stessa qualità commerciale di console da gioco, tablet e laptop, le stesse caratteristiche nonché lo stesso codice di Nomenclatura combinata. Resta naturalmente inteso che, per poter applicare il “reverse charge” alla cessione dei beni informatici di cui trattasi (tablet PC, laptop e console da gioco), è necessario che il cessionario sia un soggetto IVA. Diversamente, qualora il cessionario sia un privato, l’imposta sarà dovuta dal cedente secondo i criteri ordinari. L’applicazione del meccanismo del “reverse charge” conduce ad un’inevitabile posizione di credito strutturale dei cedenti o prestatori. Questi ultimi, infatti, a fronte di operazioni attive con emissione di fatture senza addebito dell’imposta, sostengono acquisti con addebito dell’Iva, e dunque con il relativo diritto alla detrazione (salvo l’applicazione del pro-rata o altre cause di in detraibilità). Al fine di scongiurare gli effetti finanziari negativi che derivano dal venir meno del diritto di rivalsa, il contribuente che ha maturato un credito Iva può avvalersi della facoltà di richiedere la restituzione dello stesso (o il diritto ad utilizzarlo in compensazione) a norma dell’art. 38-bis del DPR 633/72. È giusto il caso di ricordare che, l’estensione al “reverse charge” alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco è una misura che ha carattere temporaneo, poiché è applicabile alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
Categorie:Iva
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