12 febbraio 2016

Riduzione edile al 11,5% anche per il 2015

Memory n. 42 del 12.02.2016 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 29 co. 2 del DL 244/95, conv. L. 341/95 (come modificato dall’art. 1 co. 51 della L. 247/2007) riconosce ai datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”, in possesso di determinati requisiti, la possibilità di fruire di un’agevolazione contributiva per gli operai occupati a tempo pieno, ossia con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Sul punto si rammenta che lo sgravio contributivo in commento è regolamentato, dal 2008, in modo strutturale dall'art. 1, c. 51, legge n. 247/ 2007 (protocollo welfare), che prevede un automatismo nell'applicazione del beneficio qualora entro il 30.8 (trenta giorni dalla data del 31.07) non venga pubblicato il prescritto decreto annuale che ne fissa il valore. In particolare, viene previsto che: i) il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, determina, annualmente, l'esatto valore dello sconto applicabile (verifica della copertura finanziaria entro il 31.5 ed emanazione del decreto interministeriale entro il 31.7); ii) decorsi 30 gg. dal termine per l'emanazione del citato decreto interministeriale (vale a dire decorso il termine del 30.8), le imprese edili potranno applicare, anche in assenza del decreto, la riduzione fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio. Al riguardo l'Inps (messaggio n. 5336 del 15.08.2015), aveva confermato che, poiché entro la citata data del 31 luglio 2015 non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 01.09.2015 le aziende edili avrebbero potuto applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2014, pari a 11,50%. Nel medesimo messaggio veniva precisato, tra l’altro, che, qualora il decreto interministeriale (intervenuto successivamente al materiale utilizzo dello sgravio) avesse individuato un valore diverso dall'11,50%, l'Inps avrebbe fornito le necessarie istruzioni per l'effettuazione dei relativi conguagli. La possibilità del conguaglio sopra ventilata è stata eliminata poiché il recente decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato per l'anno 2015, nella misura dell'11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.
Categorie:Lavoro
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: grafici-analisi-bilanci 3
3 aprile 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: modello 730 dichiarazione dei redditi 2023
4 aprile 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: accordo 3
2 aprile 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA