7 settembre 2017

Società tra professionisti: attività non soggetta a fallimento

Memory n. 250 del 07.09.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Le società tra professionisti sono costituite secondo i modelli di cui ai titoli V ‘‘Delle Società ’’ e VI ‘‘Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici’’ del Codice Civile e hanno per oggetto sociale l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Il Tribunale di Forlì 25.5.2017, con il recente decreto del 25.5.2017, si è recentemente pronunciato in tema di società tra professionisti e fallimento. In particolare, il Tribunale ha precisato che è esclusa dal fallimento la società tra professionisti, respingendo così un’istanza di fallimento avanzata nei confronti di una società tra professionisti, nella specie, in forma di srl, con oggetto sociale l’esercizio della professione di dottore commercialista. Secondo il Tribunale, infatti, l’impossibilità di fallire (seguendo i criteri di fallibilità di cui all’art. 1 del RD 267/42) è da ricollegare al fatto che la società tra professionisti non svolge attività di impresa commerciale. Sul punto, si segnala che, ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. m) della L. 247/2012, recante la delega al Governo per l’introduzione della società tra avvocati, il legislatore ha posto, fra i criteri e i principi direttivi, quello che la società tra avvocati non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Categorie:Professionisti
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