6 marzo 2015

Società tra professionisti: tra commercialisti e revisori legali con limitazioni

Memory n. 73 del 06.03.2015 a cura di Franca Recenti

Come noto, dal 22 aprile 2013 (data di entrata in vigore del relativo regolamento attuativo DM 34/2013), è possibile iscrivere nel rispettivo albo professionale di appartenenza, le società tra professionisti disciplinate dall’art. 10 del DL 12.11.2011 n. 183. Con particolare riferimento alle STP costituite da "commercialisti" - o le società multidisciplinari che esercitano prevalentemente le attività previste dall'art. 1 del DLgs. 28 giugno 2005, n. 139 - il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Pronto Ordini del 27.1.2015 n. 287) rispondendo a un quesito formulato dall'Ordine di Brescia, ha affrontato la possibilità di costituzione di società tra professionisti, tra dottori commercialisti ed esperti contabili e revisori legali. In risposta a tale quesito è stato precisato che: i) l’attività di revisione dei conti annuali e dei conti consolidati, può certamente essere indicata nell’oggetto di una società tra professionisti (Stp); ii) possono essere soci di questa Stp solo professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili i quali siano anche iscritti nel Registro dei revisori legali; iii) non possono far parte della Stp che abbia quale oggetto la revisione legale, quali soci professionisti, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali ma che non siano iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti; iv) i soci revisori legali potranno assumere soltanto la qualifica di soci di capitale o di soci per prestazioni tecniche; v) solo i soci professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili potranno svolgere l'attività di revisione per la STP.
Categorie:Professionisti
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