27 settembre 2016
Split payment: nuovi chiarimenti
Memory n. 261 del 27.09.2016 a cura di Omar Rigamonti
La legge n. 190 del 23.12.2015 ed il DM 29.01.2015 hanno introdotto nel nostro ordinamento il meccanismo di Split payment per la generalità dei rapporti intercorrenti tra fornitori e PA. Secondo quanto previsto dal regime (applicabile dallo scorso 01.01.2015), l’IVA indicata in fattura dai fornitori non sarà incamerata da questi, ma versata direttamente dalla pubblica amministrazione (nei confronti della quale è stata emessa la fattura) all’erario. Sono interessate tutte le operazioni fatturate nei confronti: i) dello Stato; ii) degli organi dello Stato; iii) degli Enti pubblici territoriali; iv) delle Camere di Commercio; v) Enti ospedalieri e ASL; vi) Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficienza e previdenza. Considerata la rilevanza della disposizione l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto con numerosi atti di prassi, tra cui evidenziamo il più recente, ovvero la risoluzione n. 75/E del 14.09.2016. Con il provvedimento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che nelle ipotesi di accertamento il fornitore che ha versato l’IVA ed intende rivalersi nei confronti dei propri clienti non deve seguire le speciali regole dello “split payment”. Nel dettaglio, qualora siano accertati maggiori importi IVA per operazioni nei confronti delle PA, il contribuente dovrà emettere nota di variazione con rivalsa nei confronti del cliente, in quanto il versamento a seguito di accertamento non necessità dell’applicazione dei regimi antielusivi (come appunto lo “split payment”).
Categorie:Iva
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