15 novembre 2017

Start-Up e Imprese Sociali: modelli societari e regimi agevolativi a confronto

Memory n. 331 del 15.11.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 03.07.2017 è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina dell’impresa sociale, ovvero lo status di impresa relativo agli operatori che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che coinvolge particolari categorie di soggetti quali lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora (viene previsto un rapporto percentuale rispetto al numero di dipendenti occupati). Sulla falsariga di quanto previsto per le Start-Up innovative, è stata prevista un’agevolazione sugli investimenti nel capitale proprio delle imprese sociali pari al 30% dell’investimento effettuato (fruita come detrazione dall’imposta o deduzione dal reddito). Considerato che l’ambito di applicazione del regime delle imprese sociali si sovrappone (parzialmente) con quello delle Start-Up innovative a vocazione sociale (si pensi ad esempio alle attività sanitarie, di assistenza sanitaria, educazione e tutela dell’ambiente) è necessaria verificare quale dei due regimi sia più conveniente applicare. La disciplina dei due regimi, pur essendo radicalmente differente (si pensi, ad esempio, agli adempimenti necessari per il riconoscimento dei due status di “impresa sociale” e “Start-Up innovativa”), prevede il medesimo incentivo sugli investimenti: dopo l’intervento della legge n. 232/2016 l’incentivo a favore delle Start-Up è stato potenziato fino a raggiungere le medesime soglie di detrazione (dal 19% al 30%), deduzione (dal 20% al 30%) e massimali attualmente applicabili alle imprese sociali. Si deve però osservare che il trattamento degli utili previsto dai due regimi è estremamente diverso: i) per le imprese sociali viene prevista la possibilità di distribuire utili in misura limitata (una remunerazione del capitale minima per non scoraggiare l’investimento) durante tutto il periodo di applicazione dell’istituto; ii) per le Start-Up innovative viene previsto il divieto di distribuire utili per la durata del regime agevolato (al suo termine, non viene prevista alcuna limitazione alla distribuzione).
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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