27 novembre 2015

Start-Up innovative: chiarimenti ministeriali sui requisiti per accedere al regime agevolato

Memory n. 349 del 27.11.2015 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con l’articolo 4 del DL n. 3 del 24.01.2015, il legislatore ha introdotto il nuovo istituto delle PMI innovative che riconosce, alle società di capitali di piccole o medie dimensioni, alcune delle agevolazioni previste dal nostro ordinamento a favore delle Start-
Up innovative. In occasione dell’istituzione di tale regime (che, si sottolinea, si va ad aggiungere e non a sostituire a quello delle Start-Up innovative) il legislatore ha, inoltre, introdotto alcune nuove disposizioni in materia di Start-Up, prevedendo la concessione di nuove agevolazioni ed ampliandone l’ambito di applicazione. Tra le novità in materia di Start-Up innovative ricordiamo i) la possibilità di includere nell’ambito di applicazione anche le società residenti in uno stato membro UE a condizione con sede produttiva o filiale in Italia, ed ii) il prolungamento del regime da 48 a 60 mesi. A seguito di tale modifica, il Ministero dello Sviluppo ha fornito alcune precisazioni relativamente ai requisiti per accedere all’istituto: di particolare interesse il chiarimento fornito con il parere n. 222631 del 03.11.2015, con cui viene precisata una questione relativa all’alternatività dei requisiti ed alla loro possibile sostituzione. Secondo il Ministero, infatti, i requisiti alternativi richiesti dalla disciplina delle Start-Up (spese in ricerca, personale altamente qualificato o possesso di una privativa industriale) possono essere modificati liberamente, ma devono sussistere continuativamente durante la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese. Vengono, inoltre, forniti ulteriori chiarimenti in materia di diritti allo sfruttamento economico dei software (parere n. 218415 del 29.10.2015) e in materia di diritti d’uso su un brevetto in corso di riconoscimento (parere n. 218430 del 29.10.2015), che di seguito illustriamo.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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