19 gennaio 2018

Ticket licenziamenti: le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018

Memory n. 15 del 19.01.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

La riforma del Lavoro (legge n. 92 del 28.06.2012) ha introdotto alcune forme di contribuzione per il finanziamento della NASPI (originariamente della ASPI). Ci si riferisce, in particolare, al contributo ordinario (articolo 2 commi 25-27 e comma 36 legge n. 92/2012), al contributo addizionale (articolo 2 commi 28-30) e al contributo per il licenziamento (articolo 2 commi 31-35), meglio conosciuto come “ticket sui licenziamenti”. Con l’articolo 1, comma 137, legge n. 205 del 27.12.2017 (c.d. “legge di Bilancio 2018”) il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del ticket licenziamenti maggiorando l’importo da versare nel caso di i) licenziamenti per riduzione del personale (in numero non inferiore a 5 nell’arco di 120 giorni) oppure ii) licenziamenti relativi ad unità produttive ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale. In entrambi i casi il calcolo del contributo sul licenziamento deve prendere in considerazione una base di calcolo raddoppiata (dal 41% per ogni 12 mesi di anzianità per un massimo di 3 anni all’82%). La legge di Bilancio 2018, inoltre, dispone che la maggiorazione trova applicazione con riferimento alle procedure avviate successivamente al 20.10.2017. Rimane ferma l’applicazione della maggiorazione ad oggi prevista (triplicazione del contributo) in caso di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale. Ricordiamo che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 232/2016, non viene richiesto il pagamento del contributo sui licenziamenti per giustificato motivo, per fine lavoro settore edile e per cambio di appalto con riassunzione del lavoratore da parte del nuovo soggetto appaltatore (le disposizioni originarie prevedevano la disapplicazione temporanea delle fattispecie dal 2013 al 2016, successivamente escluse in modo permanente dall’ambito di applicazione del contributo sui licenziamenti).
Categorie:Lavoro
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