18 luglio 2017

Trasferte e trasfertisti le diverse regole e modalità di tassazione del reddito

Memory n. 220 del 18.07.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 7-quinquies, inserito dalla Legge n. 225/2016 di conversione del D.L 22.10.2016 n. 193, in vigore dallo scorso 3.12.2016, ha introdotto una norma interpretativa, che delinea il perimetro applicativo delle agevolazioni fiscali previste per i “c.d. trasfertisti” e per i lavoratori in trasferta. Si tratta di un intervento atteso tra gli addetti ai lavori, in considerazione del fatto che ai predetti istituti sono collegati differenti regimi fiscali e contributivi: i) per il lavoratore in trasferta, trova applicazione l'art. 51, co. 5, del Tuir, che prescrive una articolata disciplina per le indennità e i rimborsi erogati; ii) per il lavoratore c.d. trasfertista, l’art. 51, co. 6 del TUIR prevede, invece, esclusivamente l'esenzione del 50% per le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte. La differenza tra i due istituti è sostanziale, oltre che sul piano fiscale, anche sotto il profilo del trattamento contributivo delle somme percepite dal lavoratore: l’art. 12, della L. 30.04.1969, n. 153 dispone, infatti, che per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali debbano applicarsi le disposizioni contenute nel Tuir. Conseguentemente, il trattamento tributario delle indennità di trasferta (e delle indennità erogate ai trasfertisti) deve considerarsi, salvo eccezioni, esteso anche agli aspetti previdenziali.
Categorie:Irpef
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