11 gennaio 2018
Cedolare secca, aliquota ridotta al 10% anche per il 2018 e 2019
Daily news n. 4 del 11.01.2018 a cura di Michele Bana
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L’art. 3 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2011, un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, meglio noto come “cedolare secca”. Tale tributo sostituisce l’IRPEF, l’addizionale regionale e comunale, nonché le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. La cedolare secca può trovare applicazione con due diverse aliquote: i) l’aliquota “ordinaria”, pari al 21%, applicabile ai contratti del c.d. “canale libero” (4+4) e per i contratti soggetti alla disciplina civilistica degli artt. 1571 ss. c.c.; ii) l’aliquota ridotta applicabile ai c.d. contratti “concordati”. Se la misura dell’aliquota “ordinaria” non ha mai subito modifiche dalla sua introduzione, così non può dirsi per l’aliquota ridotta, la quale era stata originariamente stabilita nel 19%, per poi essere diminuita: i) al 15%, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (art. 4, co. 1, del DL 31.8.2013 n. 102); ii) al 10%, per il quadriennio 2014-2017 (art. 9, co. 1, del DL 28.3.2014 n. 47). In base alle suddette disposizioni, quindi, a partire dall’1.1.2018, l’aliquota ridotta della cedolare secca avrebbe dovuto tornare ad applicarsi nella misura del 15%, ma ciò è stato impedito dalla Legge 27.12.2017, n. 205 che ha prorogato l’aliquota ridotta del 10% anche per l’annualità in corso (2018) e per quella successiva (2019).
Categorie:Imposte e Tasse
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