18 aprile 2014

Conferimenti in denaro nell’ipotesi in cui non intervengano gli amministratori nell’atto di Costituzione di srl

Daily news n.114 del 18.04.2014 a cura di Edoardo Martini

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L’art. 2464, comma 4 del Codice Civile (recentemente modificato dal decreto legge n.76/2013 convertito) dispone che il versamento delle quote di costituzione di una srl, pari ad almeno il 25% del capitale in caso di società pluripersonale o all’intero del capitale sottoscritto in denaro in caso di società unipersonale, non debba essere più versato obbligatoriamente in banca: è previsto, infatti, che la somma richiesta per legge debba essere versata direttamente “alle persone a cui è affidata l’amministrazione”. Il versamento del capitale sociale nelle mani dell’organo amministrativo è una facoltà espressamente prevista anche: i) per le srl semplificate; per tali prototipi di società a responsabilità, l’ art. 2463 bis comma 2 n. 3 dispone che “(….) Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo”; ii) per le srl ordinarie a capitale ridotto (altra novità apportata dal decreto legge n.76/2013, convertito in legge n.99/2013). Dal mero tenore letterale della suddetta disposizione (art. 2464, comma 4 del Codice Civile), parrebbe necessario che gli amministratori debbano essere presenti alla stipula dell'atto costitutivo. Tuttavia, la presenza degli amministratori all'atto costitutivo non è sempre così scontata. Recentemente il Comitato Notarile Triveneto - con la massima I.A.14 rubricata “ modalità del versamento dei conferimenti in denaro nell’ipotesi in cui non intervengano gli amministratori nell’atto di costituzione” - ha precisato che, in assenza dei nominandi amministratori, è comunque possibile effettuare il conferimento in denaro del capitale sociale, attraverso la costituzione di un deposito: i) a mezzo bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati amministratori; ii) presso una banca, vincolato a favore della società; iii) a mani del notaio rogante, con iscrizione nel registro somme e valori di cui all'art. 6 della L. n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori che abbiano accettato l'incarico.
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