3 settembre 2014

Gli effetti fiscali del concordato preventivo “liquidatorio”

Daily news n. 220 del 03.09.2014 a cura di Michele Bana

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L’ammissione dell’imprenditore in stato di crisi alla procedura di cui all’art. 160 e ss. della Legge Fallimentare determina, in capo ad ogni creditore, il diritto a dedurre la perdita maturata, senza dover fornire la prova della sussistenza dei generali requisiti di certezza e precisione. La successiva, ed eventuale, omologazione della procedura comporta, in primo luogo, l’insorgere di alcuni obblighi a carico della debitrice: la registrazione del decreto del tribunale, ed il versamento della corrispondente imposta d’atto, dovuta in misura fissa. Lo svolgimento della fase liquidatoria, e la conseguente ripartizione dell’attivo tra i creditori, può altresì generare l’emersione di plusvalenze da cessione e sopravvenienze attive da riduzione delle passività, fiscalmente irrilevanti, esonerando dunque il debitore dal sostenimento di significativi oneri tributari. L’esecuzione del pagamento finale a favore dei creditori legittima, infine, costoro all’emissione della nota di variazione Iva, limitatamente alla parte rimasta insoddisfatta.
Categorie:Procedure Concorsuali
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