11 dicembre 2017

L’indennità per la cessazione del rapporti di agenzia

Daily news n. 204 del 11.12.2017 a cura di Michele Bana

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L’indennità suppletiva di clientela rappresenta una sorta di “indennizzo forfettario” che il preponente deve corrispondere all’agente, per le provvigioni che lo stesso cesserà di percepire sugli affari conclusi con i clienti dell’impresa mandante. Per quanto riguarda l’ammontare di tale indennità, l’art. 1751, co. 3, c.c. prevede che: i) se il contatto risale a cinque o più anni, l’importo non può superare una cifra equivalente all’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni; ii) se il contratto risale a meno di cinque anni, occorre fare riferimento alla media del periodo di riferimento. A questo proposito, la Cass. 21.6.2017 n. 15375 ha ritenuto comunque corretto riconoscere all’agente, a titolo di tale indennità, solo il 50% della media annuale delle provvigioni percepite in ragione del tendenziale decremento delle provvigioni liquidate nel corso degli ultimi tre anni. L’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia è esclusa ai fini IVA – ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972, vista la natura risarcitoria dell’indennizzo – e rappresenta per il preponente un costo deducibile per competenza e per l’agente un reddito imponibile per cassa, fatta eccezione per gli agenti costituti sotto la forma di società di capitali.
Categorie:Bilancio
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