19 aprile 2018
La compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale
Daily news n. 73 del 19.04.2018 a cura di Michele Bana
La compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale - Daily news n. 73 del 19.04.2018 a cura di Michele Bana | € 6,00 + IVA |
Le eccedenze di credito IVA relativo al primo trimestre 2018, emergenti dal modello TR da presentarsi entro il prossimo 30.4.2018, possono essere richieste in compensazione con altri tributi e contributi (compensazione orizzontale), nel rispetto delle modifiche introdotte dall’art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50 il quale ha esteso, a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2017, l’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo) al fine di utilizzare, in compensazione “orizzontale”, il credito IVA trimestrale per un importo superiore ad euro 5.000 annui (limite elevato a euro 50.000 per le start-up innovative). Peraltro, la compensazione di crediti IVA trimestrali per importi superiori a euro 5.000 annui può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza TR (e non più dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione del modello). Diversamente, i crediti IVA infrannuali emergenti dal modello TR di importo inferiore a 5.000 euro annui possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”, in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Categorie:Compensazioni – Iva
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