4 settembre 2017

La disciplina controlled foreign companies nel modello redditi società di capitali

Daily news n. 140 del 04.09.2017 a cura di Ennio Vial

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La disciplina controlled foreign companies di cui all’art. 167, comma 1, del TUIR, è volta a contrastare la dislocazione, da parte di soggetti residenti in Italia, di imprese controllate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
La disciplina comporta sostanzialmente la tassazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti dalla società estera, salvo il caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare una esimente di cui al comma 5 dello stesso art. 167.La disciplina cfc con la conseguente tassazione per trasparenza opera anche se la società estera non è paradisiaca. In questo caso, tuttavia, devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 8 bis e precisamente: (a) le società estere sono assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggette ove residenti in Italia; (b) le società estere hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. Il Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016 del Direttore dell’Agenzia delle entrate indica i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile. Anche nel caso della cfc white è possibile la disapplicazione se è dimostrata l’esimente di cui al comma 8 ter.
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