22 settembre 2017
Soggetti non fallibili, esdebitazione solo per le persone fisiche
Daily news n. 154 del 22.09.2017 a cura di Michele Bana
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A seguito del procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore (artt. 14-ter e ss. L. 27.1.2012, n. 3), la persona fisica sovraindebitata può richiedere al Tribunale – entro un anno dalla conclusione di tale iter – la liberazione dei debiti residui, purchè risultino verificate alcune condizioni, tra le quali la collaborazione del debitore con la procedura e la soddisfazione almeno parziale dei creditori. L’accesso al beneficio è, in ogni caso, escluso se l’indebitamento contratto è qualificabile come “colposo”, oppure è riscontrato il compimento di atti in frode ai creditori. Il provvedimento di esdebitazione è assunto dal Tribunale, previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti, ed è efficace anche nei confronti nei creditori non insinuati: devono, invece, ritenersi salvi i diritti verso i coobbligati, fideiussori e garanti del debitore.
Categorie:Procedure Concorsuali
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