19 dicembre 2017

Agenti e rappresentanti: quando e se presentare la comunicazione per l’applicazione della ritenuta ridotta

News per i clienti dello studio n. 174 del 19.12.2017

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che sulle provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è operata, ai sensi dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73, una ritenuta a titolo d’acconto del 23% (pari all’aliquota prevista per il primo scaglione IRPEF) da applicarsi su una base imponibile differente al ricorrere di determinate condizioni da verificarsi in capo al soggetto percettore. Infatti, la base imponibile su cui applicare la suddetta ritenuta è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.: i) non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83). In tal caso, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte e, quindi, l’11,50% delle intere provvigioni; ii) si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83). In tale circostanza, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte e, quindi, nella misura del 4,60% delle intere provvigioni. L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,60% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste. Va precisato che, l'art. 27 co. 1 del DLgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ha previsto che tale dichiarazione: i) può essere trasmessa anche tramite PEC; ii) non ha limiti di tempo; iii) è valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. Prima dell’intervento normativo in argomento, la dichiarazione in esame aveva, invece, validità per un solo anno e, pertanto, qualora si intendeva usufruire della ritenuta ridotta, occorreva ripetere tale adempimento alla scadenza della annualità. Resta confermata la previsione secondo cui la comunicazione in parola deve essere comunicata al committente in corso d’anno, ovvero entro 15 giorni nel caso in cui: i) si verifichi una variazione delle condizioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta ovvero che ne fanno venire meno l’applicazione; ii) l'intermediario inizia l'attività in corso d’anno.
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