31 ottobre 2017

Attivato il Fondo di solidarietà per gli Studi professionali

News per i clienti dello studio n. 149 del 31.10.2017

Attivato il Fondo di solidarietà per gli Studi professionali - News per i clienti dello studio n. 149 del 31.10.2017€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l’accordo del 03.10.2017 CONFPROFESSIONI e le organizzazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS hanno sottoscritto l’accordo di istituzione del Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali, con lo scopo di garantire ai dipendenti degli studi una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Secondo quanto previsto dall’accordo, il Fondo garantisce ai dipendenti del settore che occupano mediamente più di 3 dipendenti una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Le prestazioni fornite dal fondo sono le seguenti: i) erogazione di assegni ordinari in caso di riduzioni dell’orario di lavoro o sospensione temporanea dell’attività (nelle causali di applicazione CIG e CIGS); ii) erogazione di assegni straordinari nel caso di processi di agevolazione all’esodo (nel caso di raggiungimento del requisito pensionistico nei successivi 3 o 5 anni). Con riferimento alla procedura di accesso della principale tutela nei confronti di sospensioni e riduzioni di orario viene specificato che l’assegno ordinario è preceduto dalla comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell’accordo delle cause di sospensione, dell’entità e del numero dei lavoratori coinvolti. Le parti, in un periodo di 20/30 giorni (a seconda del numero di occupati), devono raggiungere un accordo che definisca l’intervento del fondo (fatta eccezione per gli eventi non oggettivamente evitabili che rendono non differibile la sospensione o riduzione dell’attività produttiva). Con riferimento alla contribuzione, vengono definite le seguenti aliquote: i) 0,45% per i datori che occupano mediamente da 3 a 15 dipendenti; ii) 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Per i datori di lavoro interessati da riduzioni di orario o sospensione dell’attività lavorativa viene previsto un contributo addizionale nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni del Fondo.
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