29 novembre 2017

Avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro nel cassetto fiscale: aumentano le informazioni

News per i clienti dello studio n. 164 del 29.11.2017

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con provvedimento n. 251544 del 08.11.2017, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fissato le modalità con cui mette a disposizione di contribuenti e Guardia di Finanza le informazioni su possibili anomalie derivanti dal confronto tra: i) i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dai clienti, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 (c.d. spesometro); ii) i dati indicati dai contribuenti nella dichiarazione annuale IVA, da cui risulterebbe che abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. E’ giusto il caso di evidenziare, fin da subito che, rispetto a precedenti avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro (le ultime in ordine temporale relative alle anomalie riscontrate nel 2014), aumentano le informazioni fornite ai contribuenti e rese disponibili all’interno del cassetto fiscale. Rispetto a quanto previsto in passato, infatti, il contribuente può visualizzare all’interno del proprio cassetto fiscale anche: i) i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale); ii) l’ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria. Come sempre, il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia. Errori e omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, purché non sia ancora stato notificato: un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ex art. 54-bis del DPR 633/72; un atto di accertamento.
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