22 giugno 2018

CIGS e lavoratori in esubero: esodo facilitato con agevolazioni e assegno di ricollocazione

News per i clienti dello studio n. 92 del 22.06.2018

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circolare congiunta n. 11 del 07.06.2018 il Ministero del Lavoro e ANPAL hanno fornito alcuni chiarimenti relativamente all’anticipazione dell’assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIGS. Ci si riferisce, in particolare, alla novità introdotta con legge di Bilancio 2018 che riconosce l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione ai lavoratori che rientrano in ambiti aziendali o professionali a rischio esubero che ne facciano richiesta all’ANPAL. Tra i principali chiarimenti forniti dalla circolare, segnaliamo l’esclusione dall’ambito dell’istituto dei contratti di solidarietà: qualora l’azienda abbia avuto accesso al trattamento di integrazione tramite contratto di solidarietà, i lavoratori non potranno richiedere l’anticipazione dell’assegno di ricollocazione. Si segnala, inoltre, che ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Possono accedere all’istituto, secondo la circolare in commento, i soli lavoratori che sono oggetto di sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro. Si deve dare atto che la nuova disciplina agevola notevolmente l’allontanamento volontario del lavoratore a rischio esodo, sia attraverso dei servizi di supporto alla ricerca attiva (assegno di ricollocazione), sia attraverso la concessione di alcune agevolazioni. Qualora, infatti, il datore di lavoro sia obbligato ad attivare l’istituto della CIGS, il lavoratore: i) potrà essere assistito nella ricerca di un nuovo impiego grazie all’assegno di ricollocazione; ii) potrà fruire di un’esenzione IRPEF per le somme percepite in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro; iii) nel caso di accettazione di una nuova offerta di impiego, potrà fruire di una quota dell’indennità spettante (il datore di lavoro che assume, invece, potrà beneficiare di uno sgravio contributivo).
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