25 ottobre 2017
Contratti di solidarietà: riduzioni contributive con domanda entro il 10.12.2017
News per i clienti dello studio n. 146 del 25.10.2017
Contratti di solidarietà: riduzioni contributive con domanda entro il 10.12.2017 - News per i clienti dello studio n. 146 del 25.10.2017 | € 3,00 + IVA |
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con decreto interministeriale n. 2 del 27.09.2017 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha fissato le misure dello sgravio applicabile ai contratti di solidarietà con orario ridotto di oltre il 20%. Diversamente da quanto previsto negli anni precedenti, viene eliminata la condizione dell’incremento di produttività: i datori di lavoro potranno accedere ad uno sgravio del 35% per un periodo massimo pari alla durata del contratto di solidarietà (massimo 24 mesi) stipulando un contratto di solidarietà per evitare licenziamenti con riduzione dell’orario superiore al 20%, senza alcuna ulteriore condizione. Per la presentazione della domanda il datore di lavoro che ha in corso un contratto di solidarietà dal 2016 o ne ha stipulato uno entro il mese di novembre 2017 deve produrre a mezzo PEC al Ministero del Lavoro i documenti e la modulistica richiesta a partire dal 30.11.2017 e fino al 10.12.2017. A partire dal 2018, invece, l’istanza va presentata dal 30.11 al 10.12 dello stesso anno in cui è stato stipulato un contratto di solidarietà, nonché da quelle che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
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