22 giugno 2017

Ferie maturate nel 2015 e non godute: entro il 30 giugno 2017 devono essere fruite

News per i clienti dello studio n. 91 del 22.06.2017

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, entro il prossimo 30 giugno 2017 i datori di lavoro sono tenuti a verificare l’avvenuto godimento delle ferie maturate nell’anno 2015. In caso contrario, scatta l’obbligo di versamento della contribuzione all’INPS: l’importo dei contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute va aggiunto, infatti, a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse, dunque del mese di luglio e il relativo versamento va eseguito entro il 21 agosto. Pertanto, con riferimento all'anno 2017, il datore di lavoro è chiamato a: i) far fruire entro il 30 giugno 2017 (ovvero entro il diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva) le ferie non godute relative all'anno 2015; ii) incrementare l'imponibile previdenziale del mese di luglio 2017 (ovvero del mese successivo a quello previsto dalla contrattazione collettiva per la fruizione delle ferie) con l'indennità per ferie non godute relative all'anno 2015; iii) versare entro il 21 agosto 2017, in considerazione della proroga a regime introdotta dall'articolo 3-quater del D.L. n. 16/2012 (ovvero il giorno 16 del mese successivo a quello di imputazione delle ferie), i relativi contributi previdenziali. La violazione di tale disposizione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria: i) sanzione base da 100 a 600 euro; ii) sanzione da 400 a 1.500 euro, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno due anni; iii) sanzione da 800 a 4.500, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni, da 800 a 4.500 senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta (art. 16 L. 689/1981). Il predetto regime sanzionatorio è applicabile anche nei casi in cui le ferie dovessero essere monetizzate dal datore di lavoro, posto che tale pratica non è più contemplata dal legislatore.
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