7 dicembre 2017

Gli ultimi chiarimenti ministeriali in materia di split payment

News per i clienti dello studio n. 169 del 07.12.2017

Gli ultimi chiarimenti ministeriali in materia di split payment - News per i clienti dello studio n. 169 del 07.12.2017€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circolare n. 27 del 7.11.2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alle modifiche apportate dall'art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 96/2017) alla disciplina relativa al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72. Con tale intervento normativo è stato esteso, a decorrere dall’1.7.2017, l’ambito di applicazione dello “split payment”: i) non solo alla Pubblica Amministrazione (come definita dall’art. 1, co. 2, della L. 196/2009), ma anche ad altre società controllate o collegate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (o dagli enti pubblici territoriali) e alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; ii) anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte (es. prestazioni professionali, prestazioni degli agenti e mediatori). Quanto al presupposto soggettivo, la circolare precisa che, a seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi (recante l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti), non è più necessario che, su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti rilascino un documento attestante la loro riconducibilità o meno alla disciplina in argomento. Sotto il profilo oggettivo, la C.M. 27/E/2017 chiarisce, invece, che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica: i) se l’operazione viene resa nei confronti di esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72; ii) alle operazioni permutative ex art. 11 del DPR 633/72 (rilevando, ai fini dello split payment, soltanto gli eventuali conguagli); iii) in caso di compensazioni di crediti contrapposti tra fornitore e acquirente, posto che entrambi rientrino tra i soggetti destinatari dello split payment. Viene precisato, infine, che il meccanismo dello split payment prevale sul regime dell’IVA per cassa (art. 32-bis del DL 83/2012). Ad ogni modo, in ragione dell’incertezza che ha caratterizzato l’attuazione della nuova disciplina in materia, è stata riconosciuta la non applicabilità delle sanzioni in caso di comportamenti irregolari attuati dai soggetti IVA successivamente all’1.7.2017 e fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare in commento (6.11.2017), purché l’IVA sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.
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