13 dicembre 2017

Le novità in materia IVA nella legge europea 2017

News per i clienti dello studio n. 171 del 13.12.2017

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27.11.2017 la legge n. 167 del 20.11.2017 contenente una serie di disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Tra le varie disposizioni introdotte, tre interventi in materia IVA. In materia IVA, viene definito un rimborso forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia pari al 0,15% per ogni anno di garanzia. A tal proposito ricordiamo che la garanzia è dovuta nel caso di rimborsi superiori a 30.000 euro alla ricorrenza di specifiche condizioni di rischio individuate dal legislatore: i) esercizio dell’attività da meno di due anni, con esclusione di start-up innovative; ii) contribuenti a cui sono stati notificati avvisi di accertamento e di rettifica nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso (gli importi contestati devono superare alcune soglie di rilevanza); iii) contribuenti che hanno presentato la dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; iv) richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell’attività. Con riferimento ai termini di rimborso dell’IVA, viene introdotta una specifica disposizione che conferma il termine di due anni per la presentazione della domanda di rimborso. Tale termine decorre dalla data di versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. In caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o prestazioni di servizi accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dalla restituzione all’acquirente o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa. Infine, secondo quanto previsto dalla legge Europea 2017, vengono considerate cessione all’esportazione non imponibili le cessioni effettuate (entro 180 giorni dalla consegna) nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritte nell’apposito elenco previsto dall’articolo 26 legge n. 125/2014 in attuazione di finalità umanitarie.
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