29 marzo 2018

Nuova disciplina sulla tutela del lavoratore nel caso di segnalazione di illeciti - irregolarità

News per i clienti dello studio n. 46 del 29.03.2018

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che lo scorso 29.12.2017 è entrato in vigore il provvedimento legislativo che tutela gli autori delle segnalazioni di reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Con la legge n. 179 del 30.11.2017, in particolare, viene distintamente disciplinata la tutela del lavoratore pubblico e quella del lavoratore privato. Mentre per i dipendenti pubblici viene modificato l’articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, le nuove disposizioni applicabili nel settore privato sono state introdotte nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nel settore privato, quindi, l’applicazione delle nuove disposizioni viene limitata (almeno parzialmente) a quelle imprese che hanno liberamente adottato i modelli di organizzazione previsti dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nel dettaglio: i) se l’impresa non possiede un modello organizzativo, non si applicano le disposizioni che prevedono un canale per la segnalazione degli illeciti che garantisca la riservatezza del segnalante; ii) se l’imprese non possiede tale modello, non possono essere previste sanzioni per le segnalazioni calunniose di illeciti penali caratterizzate da dolo o colpa grave. Per tutte le aziende (comprese quelle sprovviste di modelli organizzativi) viene specificato che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni possono essere denunciate all’ispettorato Nazionale del Lavoro. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del lavoratore, inoltre, è nullo, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Viene, inoltre, specificato che, al ricorrere di tali comportamenti sanzionatori, l’onere della prova con riferimento all’estraneità del trattamento rispetto alla denuncia o segnalazione effettuata dal lavoratore ricade in capo al datore di lavoro.
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