22 dicembre 2017

Termina il prossimo 31.12.2017 l’agevolazione per chi acquista/costruisce immobili residenziali da locare

News per i clienti dello studio n. 177 del 22.12.2017

Termina il prossimo 31.12.2017 l’agevolazione per chi acquista/costruisce immobili residenziali da locare - News per i clienti dello studio n. 177 del 22.12.2017€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il prossimo 31.12.2017 termina l’agevolazione introdotta dall’ art. 21 del DL 12.9.2014 n. 133 (conv. L. 11.11.2014 n. 164) che consiste in una deduzione dal reddito complessivo IRPEF per: i) l'acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione che risultano invendute al 12.11.2014; ii) l'acquisto di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) e c) del DPR 380/2001; iii) gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari in questione; iv) la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. In particolare, l’agevolazione consiste in una deduzione dal reddito del titolare dell’immobile (non esercente attività commerciale) pari al 20%: i) del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime; ii) delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto (attestate dall’impresa che esegue i lavori), nel caso di costruzione dell’immobile. Per fruire dell’agevolazione, l’immobile deve necessariamente essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni consecutivi. La deduzione è inoltre: i) soggetta ad un limite massimo complessivo di spesa pari ad Euro 300.000,00; limite quest’ultimo che trova applicazione anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili; ii) ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione; iii) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
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