10 settembre 2018

Credito IRES, compensazione “orizzontale” e visto di conformità

Focus n. 32 del 10.09.2018 a cura di Michele Bana - pag. 17

Credito IRES, compensazione “orizzontale” e visto di conformità - Focus n. 32 del 10.09.2018 a cura di Michele Bana - pag. 17€ 10,00

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L’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte sui redditi superiori ad euro 5.000 è ammesso a condizione che la dichiarazione dalla quale emerge tale eccedenza rechi l’apposizione del visto di conformità, oppure sia sottoscritta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, per attestare la corrispondenza tra i dati esposti nel modello Redditi e le risultanze delle scritture contabili, e la conformità di queste ultime alla relativa documentazione. A differenza di quanto previsto in ambito IVA, non è necessario che il visto di conformità, relativo ai crediti per imposte sui redditi superiori ad euro 5.000, sia apposto preventivamente rispetto al momento di effettiva compensazione orizzontale di tale eccedenza, che è, quindi, utilizzabile già dall’inzio dell’anno successivo a quello di maturazione (1° gennaio 2018, nel caso del credito IRES 2017). Fermo restando, naturalmente, che la dichiarazione dalla quale emerge tale eccedenza dovrà risultare ex post munita dell’apposizione del visto di conformità, ovvero dell’attestazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Categorie:Adempimenti  –  Compensazioni
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