12 ottobre 2020

Emergenza Covid-19: il punto sul credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo

Focus n. 37 del 12.10.2020 a cura di Sandro Cerato - pag. 25

Emergenza Covid-19: il punto sul credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo - Focus n. 37 del 12.10.2020 a cura di Sandro Cerato - pag. 22€ 10,00

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L’articolo 28 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto (al ricorrere di particolari condizioni) un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo. Il credito d’imposta è commisurato “all’importo versato nel periodo d’imposta 2020” con riferimento a: i) ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020; ii) aprile, maggio e giugno 2020, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale. Il credito d’imposta spetta: i) nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma; ii) nella misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma. In sede di conversione in Legge del D.L. 34/2020, è stata riconosciuta la possibilità di accedere al credito in parola (seppur in misura ridotta) anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Per tali imprese, il credito d’imposta spetta: i) nella misura del 20% dell’ammontare mensile del canone per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma; ii) nella misura del 10% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma. Anche il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), come da ultimo modificato dal maxi emendamento alla legge di conversione, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina in argomento, prevedendo che: i) per le strutture turistico ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%; ii) possono accedere all’agevolazione anche le strutture termali (indipendentemente dal volume dei ricavi realizzati nel 2019); iii) il credito in rassegna spetti anche con riferimento al canone pagato relativo al mese di giugno 2020 (ovvero il mese di luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale); iv) per le imprese turistico ricettive, diverse dalla precedenti, il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta può essere: i) utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo 6920) ai sensi dell’articolo 17 del DLgs. 241/97, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto pagamento del canone; ii) utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; iii) ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest'ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta).
Categorie:Crediti d'imposta
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