26 luglio 2021
Il conferimento di partecipazioni qualificate ex art.177 co.2 bis TUIR
Focus n. 29 del 26.07.2021 a cura di Ennio Vial - pag. 29
Il conferimento di partecipazioni qualificate ex art.177 co.2 bis TUIR - Focus n. 29 del 26.07.2021 a cura di Ennio Vial - pag. 29 | € 10,00 + IVA |
Nel corso degli ultimi anni è cresciuto l’interesse degli operatori per le operazioni di conferimento di partecipazioni. Ciò in quanto attraverso questa operazione si crea la holding personale o di famiglia che permette di gestire meglio il ricambio generazionale e gli assetti di governance. Ovviamente l’interesse è quello di orientarsi verso un regime fiscale che consenta di realizzare l’operazione in neutralità fiscale o, quantomeno, con un carico fiscale contenuto. Il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177 co. 2 del tuir rappresenta una interessante soluzione ma presenta il limite legato al fatto che la conferitaria deve acquisire il controllo della società conferita. Un allargamento della prospettiva è giunto con il nuovo comma 2 bis dell’art. 177 del tuir inserito ad opera dell’art. 11-bis, co. 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 [c.d. D.L. CRESCITA], conv. con mod. dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. In sostanza, il regime a realizzo controllato previsto dall’art. 177 co. 2 per il conferimento di partecipazioni attraverso cui la società conferitaria acquisisce la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, viene esteso anche al caso in cui la medesima società acquisisca una partecipazione solamente qualificata, ancorché non di maggioranza. A differenza del comma 2, tuttavia, il regime di realizzo controllato è concesso nel rispetto di precise condizioni che avremo modo di illustrare di seguito.
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