7 gennaio 2020

Il conto della gestione del curatore fallimentare

Focus n. 1 del 07.01.2020 a cura di Michele Bana - pag. 18

Il conto della gestione del curatore fallimentare - Focus n. 1 del 07.01.2020 a cura di Michele Bana - pag. 18€ 10,00

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Il curatore fallimentare, compiuta la liquidazione dell'attivo e prima della ripartizione finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, deve presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione previsto dall’art. 116 del RD 267/42, esponendo le operazioni contabili e le attività di gestione della procedura. Questo documento si riallaccia, per quanto riguarda l'attività gestoria, alla relazione ex art. 33 co. 1 del RD 267/42 e ai rapporti riepilogativi semestrali (art. 33 co. 5 del RD 267/42), e per la parte strettamente liquidatoria al programma di liquidazione di cui all'art. 104-ter del RD 267/42. Dopo la presentazione, ad opera del curatore, del rendiconto della gestione, il giudice delegato ordina il deposito dello stesso in cancelleria, e fissa l’udienza per la discussione, che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto ai creditori ammessi al passivo, ivi compresi quelli che hanno proposto opposizione, i quali possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni al conto della gestione fino a cinque giorni prima dell'udienza. Se non sorgono contestazioni o anche se su queste viene raggiunto un accordo, il giudice delegato approva il conto con decreto, altrimenti, inizia la fase contenziosa, per cui il giudice fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.
Categorie:Procedure Concorsuali
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