19 aprile 2021

Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE): nuove modalità di calcolo per gli immobili situati in Gran Bretagna (effetto brexit)

Focus n. 15 del 19.04.2021 a cura di Sandro Cerato - pag. 17

Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE): nuove modalità di calcolo per gli immobili situati in Gran Bretagna (effetto brexit) - Focus n. 15 del 19.04.2021 a cura di Sandro Cerato - pag. 17€ 10,00

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L’articolo 19, commi da 13 a 17, del D.L. 201/2011, ha istituito, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (ivi inclusi quelli che sono stati oggetto di operazioni di emersione) detenuti dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVIE). L’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76 % sul costo dell’immobile estero risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato il fabbricato. Con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (ossia, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), il valore da assumere è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale. In mancanza di questo valore, occorre utilizzare il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili situati in stati non UE (e diversi da Islanda e Norvegia e Liechtenstein), il valore da assumere quale base di calcolo dell’Ivie è costituito: i) dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà, oppure; ii) in mancanza del suddetto dato, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile, al termine di ciascun anno solare. Con riferimento all'applicazione dell'IVIE, nel contesto delle risposte rese a Telefisco 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per gli immobili situati in Gran Bretagna la base imponibile per il 2021 risulta costituita dal costo d'acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno. A seguito della Brexit, non può più quindi essere utilizzato il valore determinato ai fini del calcolo della Council Tax.
Categorie:Immobili
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