8 marzo 2021

L’ammortamento civilistico e fiscale delle immobilizzazioni materiali e le novità introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso

Focus n. 9 del 08.03.2021 a cura di Sandro Cerato - pag. 28

L’ammortamento civilistico e fiscale delle immobilizzazioni materiali e le novità introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso - Focus n. 9 del 08.03.2021 a cura di Sandro Cerato - pag. 28€ 10,00

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Secondo il principio contabile OIC 16, l’ammortamento civilistico delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni) deve assicurare la razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile. Il documento OIC 16 richiama i seguenti metodi: i) a quote costanti, in base al quale le quote di ammortamento sono ottenute ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile; ii) a quote decrescenti; iii) per unità di prodotto, quando quest’ultimo fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. Il criterio di ammortamento prescelto deve essere riesaminato ogni qualvolta non sia più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento, ovvero siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica nella vita utile del cespite. Secondo la bozza di comunicazione pubblicata dall’OIC in data 16.7.2020 (e sottoposta a consultazione fino allo scorso 15.9.2020), l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, in quanto fattore non prevedibile ed estraneo alla dinamica aziendale, potrebbe aver provocato un utilizzo delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento del tutto diverso rispetto al passato, con conseguente possibilità di passare dal metodo a quote costanti al metodo per unità di prodotto, ritenuto più rappresentativo della residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. Per i soggetti che “non adottano i princìpi contabili internazionali”, l’art. 60 co. 7-bis-7-quinquies del DL 104/2020 convertito, ha previsto, inoltre, la possibilità di non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali (e immateriali), “mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”. Per quanto concerne, invece, la disciplina fiscale degli ammortamenti, non rileva la vita utile stimata del cespite, poiché le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono deducibili entro un ammontare massimo, pari a quello conseguente all’applicazione delle aliquote (distinte in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi) previste per categorie omogenee di beni dal D.M. 31.12.88. Per alcune categorie di beni (es. autoveicoli, telefoni cellulari) sono stati previsti, invece, taluni limiti di deducibilità delle rispettive quote di ammortamento.
Categorie:Bilancio
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