28 gennaio 2019

La deducibilità delle spese di rappresentanza

Focus n. 4 del 28.01.2019 a cura di Michele Bana - pag. 21

La deducibilità delle spese di rappresentanza - Focus n. 4 del 28.01.2019 a cura di Michele Bana - pag. 21€ 10,00

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Le spese di rappresentanza, comprese quelle alberghiere e di ristorazione così qualificabili, sono deducibili dal reddito d’impresa nel periodo di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M. 19.11.2018. La rilevanza fiscale di tali oneri è, tuttavia, circoscritta al limite individuato applicando – all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica – i coefficienti previsti dall’art. 108, co. 2, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad euro 50. Le spese di rappresentanza sono, inoltre, certamente deducibili, senza limiti di importo, dalla base imponibile Irap delle società di capitali (art. 5 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446), mentre pongono alcuni dubbi interpretativi nel caso dei soggetti Irpef (art. 5-bis del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446), con particolare riferimento agli omaggi. L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, è indetraibile, salvo che si tratti di beni il cui costo unitario non supera l’importo di euro 50 (art. 19-bis1, co. 1, lett. h), del D.P.R. 26.10.1972, n. 633).
Categorie:Irpef
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