5 luglio 2021

La dichiarazione integrativa: il punto

Focus n. 26 del 05.07.2021 a cura di Ruggero Viviani - pag. 25

La dichiarazione integrativa: il punto - Focus n. 26 del 05.07.2021 a cura di Ruggero Viviani - pag. 25€ 10,00

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Le dichiarazioni devono essere presentate tempestivamente, entro i termini fissati dal legislatore. Questo adempimento consente ai contribuenti di beneficiare appieno di tutti i diritti garantiti dal fisco e di non incorrere nel pagamento delle sanzioni. Il contribuente che, sempre nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, intenda rettificare la stessa, lo può fare considerando che la nuova dichiarazione (correttiva nei termini) sostituisce la dichiarazione originaria. La correzione non impedisce al contribuente di beneficiare di tutti i vantaggi concessi dal fisco. Ovviamente, la correzione che fa emergere ritardi nei versamenti delle imposte dovute, comporta la debenza delle sanzioni previste per il caso di specie, tenuto conto del suddetto ritardo. Oltre alla previsione di un termine per la presentazione delle dichiarazioni il legislatore ha fissato una sorta di periodo “cuscinetto”, determinato in novanta giorni rispetto al primo termine, entro il quale il contribuente può: i. presentare la dichiarazione originaria tardivamente (ma regolarmente, cristallizzando il caso della dichiarazione tardiva); ii. Rettificare la dichiarazione originaria debitamente presentata (dichiarazione integrativa entro 90 giorni). In entrambi i casi il contribuente deve corrispondere le rispettive sanzioni (ridotte in forza di legge). La dichiarazione è comunque tempestiva. Sono inoltre dovute le sanzioni sui tributi versati tardivamente (a causa della ritardata liquidazione delle imposte ovvero a causa dell’erroneo conteggio delle stesse effettuato nell’ambito della dichiarazione originaria). Superato il suddetto periodo “cuscinetto” si accede ad una situazione più grave. Al contribuente non è più consentito presentare dichiarazioni originarie regolari e le eventuali rettifiche, comunque ammesse entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 43 c. 1, DPR 600/1973), comportano l’applicazione del regime sanzionatorio fissato dal legislatore nel caso della infedele dichiarazione. Nel caso di specie occorre considerare se vi sia stato, o meno, un danno erariale. Tali sanzioni sono determinate in misura fissa, se non rilevano ai fini della determinazione del tributo e in misura variabile, in caso contrario e sono graduate in relazione al tempo effettivamente decorso per ripristinare la situazione giuridicamente corretta.
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi
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