7 dicembre 2020

La disciplina IVA della cessione di beni necessari per il contenimento dell’emergenza sanitaria: ultimi chiarimenti di prassi

Focus n. 45 del 07.12.2020 a cura di Sandro Cerato - pag. 21

La disciplina IVA della cessione di beni necessari per il contenimento dell’emergenza sanitaria: ultimi chiarimenti di prassi - Focus n. 45 del 07.12.2020 a cura di Sandro Cerato - pag. 21€ 10,00

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Con la circolare n. 26/E del 15.10.2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni in merito all’ambito applicativo dell’art. 124 del DL 34/2020, il quale ha previsto un elenco tassativo di beni le cui cessioni sono effettuate: i) in regime di esenzione IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione (c.d. cessioni ad “aliquota zero”), sino al 31 dicembre 2020; ii) con applicazione dell’aliquota IVA del 5%, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72). In particolare, nel contesto della citata circolare n. 26/E/2020: i) sono fornite le definizioni di alcuni beni per i quali è prevista l’agevolazione (termometri, detergenti disinfettanti per mani, mascherine, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3% in litri, strumentazione per diagnostica per COVID-19, attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo); ii) è precisato che l’agevolazione spetta anche per le operazioni accessorie (art. 12 del DPR 633/72) alle cessioni di beni in questione; iii) sono forniti chiarimenti in merito alle modalità di scorporo dell’IVA per i soggetti passivi che adottano il meccanismo della ventilazione dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/72); iv) è esplicitato che, nella comunicazione delle liquidazioni periodiche, le cessioni ad “aliquota zero” sono riportate nel rigo VP2 (operazioni attive al netto dell’IVA). Nel contesto delle risposte rese nei successivi interpelli, è stato chiarito, tra l’altro, che: i) l’agevolazione è applicabile anche nel caso in cui le cessioni di abbigliamento protettivo per il contrasto al COVID-19, siano effettuate nei confronti di grossisti ( i quali, a loro volta rivendono a operatori appartenenti a vari settori merceologici) ovvero di aziende della filiera alimentare o della “grande distribuzione” (risposta a interpello 525/E/2020); ii) l’agevolazione non si riferisce soltanto alle cessioni dei beni per il contrasto della diffusione del COVI-19, ma anche alle prestazioni di servizi di cui all’art. 16 co. 3 del DPR 633/72 (ad esempio, contratti di leasing e noleggio) relative a tali prodotti (risposta a interpello 528/E/2020).
Categorie:Iva
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