16 dicembre 2016

Cessioni di immobili o di azienda l’applicazione del maggior valore definito ai fini dell’imposta di registro necessità di ulteriori elementi ai fini delle imposte dirette

Il Fatto e il Diritto n. 26 del 16.12.2016 a cura di Gianfranco Antico

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Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del T.U.n.917/86 e gli artt. 5, 5-bis, 6 e 7 del D.Lgs. n.446/97 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R.n.131/86, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs.n.347/90 (Corte di Cassazione, sentenza n.22221 del 3 novembre 2016).
Categorie:Giurisprudenza  –  Immobili
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